degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “reiterazione nella guida senza patente” un 53enne originario di Latiano, residente in provincia di Chieti, controllato alla guida di una Lancia Y di proprietà e sprovvisto della patente di guida poiché revocata dalla Prefettura di Chieti nel 2013. L’uomo era già stato contravvenzionato nel biennio per la stessa violazione, in altre due circostanze. Nella situazione appena descritta la guida senza patente, la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato, assume invece carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato alla quale si applica la pena dell’arresto sino ad un anno. È una delle due ipotesi dell’art. 116 del codice della strada che riveste carattere penale restando esclusa dalla depenalizzazione, poiché è stato accertato un comportamento recidivo nel biennio. In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per la reiterazione dell’illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, solo nel caso in cui appartenga al contravventore, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca, che è l’acquisizione coattiva da parte della pubblica amministrazione di determinati beni, nei confronti di chi ha commesso il reato, o che sono serviti, o furono destinati a commettere il reato. La seconda ipotesi dell’art. 116 che riveste carattere penale concerne la guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione. Nell’ipotesi in cui il veicolo con cui è stato commesso il reato, non appartenga all’indagato, è affidato al proprietario che risponderà di “incauto affidamento”, poiché lo ha affidato o ne ha consentito la guida a persona che non ha conseguito la corrispondente patente di guida.
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