che con la circolare del 28.05.2015, n. 110, l’Inps aveva avviato, presso alcune Sedi provinciali distribuite sul territorio nazionale, una fase sperimentale della durata di sei mesi con l’obiettivo di esaminare l’intero processo di liquidazione della pensione, con particolare riferimento alla fase di predisposizione della posizione assicurativa. Tale attività era finalizzata al monitoraggio del rispetto dei tempi tecnici di adozione del provvedimento previsti dalla legge e al pagamento della pensione senza soluzione di continuità con lo stipendio. Per cui la sperimentazione del nuovo sistema si è basata sul consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative finalizzato a consentire l’erogazione delle prestazioni sulla base delle informazioni presenti nel conto assicurativo degli iscritti senza più la necessità di una certificazione finale da parte dell’Ente datore di lavoro ( C.d. Mod. PA04). Tanto è vero che dal 1° giugno 2015 gli enti e le amministrazioni datori di lavoro rientranti nel bacino di competenza delle Sedi Inps coinvolte nella sperimentazione non sono tenuti a trasmettere il Mod. PA04, modificando in tal senso le istruzioni operative contenute nelle precedenti disposizioni fornite dall’ex INPDAP. Nell’iter del consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, l’Istituto, con circolare del 29.01.2016, n.12, ai fini della progressiva e definitiva adozione delle nuove procedure, individua diversi lotti, ognuno con diverse modalità di lavorazione, come quello relativo all’attività di istruttoria e la valorizzazione del patrimonio che riguarda circa 20 mila iscritti potenziali pensionandi dal 2016; il lotto ai fini della trattazione delle prestazioni e che prevede il coinvolgimento dei datori di lavoro e il lotto che interessa circa 450 mila iscritti e riguarda tutte le posizioni dei dipendenti degli enti locali. Nel caso, in particolare dei dipendenti degli enti locali, ai fini dell’estensione della procedura sul nuovo sistema (SIN 2), prende avvio in forma generalizzata l’erogazione del trattamento di pensione sulla base delle informazioni presenti nel conto assicurativo consolidato, superando, quindi, la prassi “ della “ ricostruzione di carriera” effettuata dai datori di lavoro a ridosso del pensionamento tramite il modello PA04 o simili certificazioni. Con la circolare del 22.03.2016, n. 54, l’Istituto chiarisce che a seguito della sperimentazione, la nuova procedura SIN 2, finalizzata alla liquidazione della pensione, viene stesa a tutte le Sedi. Precisa, inoltre, che viene superato l’utilizzo generalizzato della procedura SIN che verrà riservato a situazioni particolari autorizzate dalla Direzione Generale. Fa presente, che in questa prima fase vengono lavorati con la procedura SIN 2 i trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici iscritti a gestioni diverse dalla Cassa di Stato i cui conti assicurativi individuali risultano migrati nella nuova posizione assicurativa. Pertanto l’utilizzo del SIN 2 nel caso degli iscritti alla Cassa di stato, resta escluso, salvo i casi in cui le strutture abbiano attivato, in via sperimentale, la trattazione di alcune tipologie di lavoratori appartenenti alla predetta gestione pensionistica. Precisa, inoltre, che la presentazione della domanda di liquidazione del trattamento pensionistico, trasmessa in via telematica direttamente dall’interessato o tramite patronato, segna l’avvio del procedimento. A tale proposito, puntualizza l’Istituto, la domanda dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo e consegnata in copia all’ente datore di lavoro, il quale, come più volte ripetuto, non dovrà più trasmettere il mod. PA04, ma intervenire eventualmente, per l’aggiornamento della posizione assicurativa. Inoltre, l’eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata all’Inps in via telematica e con la massima tempestività. Le Sedi territoriali, a seguito della presentazione della domanda, hanno il compito di appurare la relativa posizione assicurativa che necessità di ulteriori interventi oppure, di procedere all’inoltro all’Ente datore di lavoro per completarla; oppure, in caso che non sia stata lavorata, dovrà provvedersi a completare l’istruttoria ai fini della sistemazione della stessa. Infine, l’Inps precisa che la liquidazione della pensione sarà effettuata esclusivamente sulla base della posizione assicurativa, sistemata e completa, sottolineando non solo che nei casi di assenza di implementazioni/correzioni richieste dall’istituto all’ente datore di lavoro o il mancato inserimento dal parte del medesimo Ente nel termine utile per la liquidazione della pensione, l’Inps liquiderà il trattamento di pensione sulla base delle informazioni presenti, ma anche che il trattamento di pensione quantificato in sede di primo pagamento dovrà considerarsi sempre provvisorio. Per eventuali chiarimenti o approfondimenti potete avvicinarVi alla Sede Uil pensionati del territorio. Il segretario provinciale Tindaro Giunta
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