Mesagne. Cade in una buca, rimborsata dal Comune con 114 mila euro In evidenza

Ottobre 26, 2019 2433

buche stradali via OmeroLe buche stradali, questa volta, sono costate

piuttosto care al Comune di Mesagne che dovrà risarcire una signora, ben 7 anni dopo i fatti, con oltre 100 mila euro per i danni che gli sono stati causati durante una caduta. Infatti, con sentenza del 22 ottobre 2019 di Gianmarco Galiano, Giudice del Tribunale di Brindisi, il Comune di Mesagne è stato condannato a risarcire ben 114 mila euro ad una mesagnese che ha perso l’occhio sinistro a seguito di una rovinosa caduta dovuta ad una sconnessione del manto stradale nell’abitato di Mesagne. La signora, nell’aprile del 2012, aveva la sfortuna di inciampare in una buca non visibile, creata da lavori dell’Aqp, e di cadere a terra battendo violentemente la parte orbitaria sinistra. Le conseguenze sono state particolarmente gravi dal momento che, in esito a tanto, la stessa ha irrimediabilmente perso l’occhio sinistro. La sfortunata cittadina chiedeva di essere risarcita ma né il Comune di Mesagne né l’Acquedotto Pugliese provvedevano a tanto costringendola, così, a rivolgersi al Tribunale di Brindisi per avere giustizia. Seguita nell’iter giudiziario dall’avvocatessa Felice Grassi la donna è riuscita a dimostrare la responsabilità del Comune di Mesagne il quale è stato dichiarato oggettivamente responsabile dell’accaduto e condannato all’importante risarcimento nei confronti della danneggiata alla quale dovrà rifondere anche l’importo delle spese legali. Se non fosse per il rispetto nei confronti delle sofferenze della danneggiata sarebbe bello dire che, una volta tanto, la giustizia ha applicato il motto “occhio per occhio”. Nella sentenza il giudice ha condannato il “Comune di Mesagne perché è senza dubbio l’ente normalmente deputato anche alla gestione e manutenzione di tale bene demaniale soggetto ad uso generale anche ai sensi dell’articola 14 del Codice della strada, e non può certo ritenersi che esso sia di estensione tale da non rendere possibile un continuo ed efficace controllo”. Inoltre, il Comune “non ha dimostrato in alcun modo la sussistenza di un così detto “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso di casualità ed a far venir meno la sua presunzione di responsabilità, ma si è limitato a contestare la dinamica dell’incidente adducendo la generica colpa dell’attrice”. Come dire che il Comune ha cercato di scaricare le responsabilità sulla vittima che oltre al danno avrebbe subito la beffa. Non è stato così poiché le “dichiarazioni rese dai testimoni hanno contribuito a corroborare la prova fornita dall’attrice del fatto storio, della situazione di insidia e del nesso causale tra l’evento lesivo (caduta del pedone) e la cosa in custodia (tratto di strada comunale all’interno del centro abitato)”, ha scritto il giudice nella sentenza, aggiungendo, inoltre, che “in base a tali elementi appare chiara la responsabilità del Comune convenuto”. Il giudice ha voluto, anche, mettere in evidenza lo stato dei luoghi. Pertanto ha scritto “che le foto del tratto di strada in questione evidenziano uno stato di dissesto che, oltre a essere indice di una mancanza di diligenza dell’ente pubblico tenuto alla manutenzione ordinaria della strada stessa, conferirebbero al tratto in questione le caratteristiche di una vera e propria “insidia” per un pedone di media diligenza che attraversa la strada”.