E' stata annullata l'ordinanza di custodia cautelare e scarcerazione di imprenditrice
Il provvedimento di scarcerazione è stato emesso in data odierna dal Tribunale del Riesame di Lecce, il quale ha accolto le doglianze difensive, in merito all'arresto di una imprenditrice di Carovigno, in ordine all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la destinazione a terzi (spaccio) della sostanza stupefacente, non essendo sufficiente a tal fine il solo dato quantitativo elevato della sostanza sequestrata e in assenza di altri elementi, aderendo al contempo alla tesi dell’uso esclusivamente personale della sostanza rinvenente da una coltivazione domestica.
Il giudice ha scritto: "È incontroverso che l'indagata detenesse la sostanza stupefacente indicata nel capo di imputazione provvisoria, atteso che essa stessa ha ammesso che la sostanza sia stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria in suo possesso, come indicato in imputazione, specificando l'indagata di averla coltivata lei stessa presso la propria abitazione (diversa dalla masseria orla sostanza è stata rinvenuta), per farne uso personale, per alleviare l'ansia indottale dalle difficoltà economiche conseguenti all'epidemia da COVID-19 . La tesi difensiva si incentra quindi su un'asserita detenzione per uso personale. A sostegno di ciò si rileva come non risulti dagli atti alcun accesso di tossicodipendenti o comunque acquirenti, la presenza, in uno degli ambienti della masseria di uno spinello parzialmente consumato a riprova che la persona offesa ivi dimorante ne facessero uso diretto, l'assenza di strumenti per pesatura, dosaggio e confezionamento delle dosi da destinare al sospettato spaccio, così come non sono stati rinvenuti appunti o documenti riportanti, come spesso capita in occasione di perquisizioni presso i domicili di spacciatori, nominativi di acquirenti e importi di somme; si richiama pertanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione che indica come il mero dato quantitativb non possa essere assunto ad elemento univocamente significativo (neanche nei pretesi più contenuti limiti di cui all'art. 273 cpp)c della destinazione a fini di spaccio, dovendo il giudice sempre confrontarsi con la possibilità della realizzazione di scorte, anche consistenti, destinate ad un uso personale. Inoltre si asserisce l'assenza di esigenze cautelali, e che il gip non abbia adeguatamente motivato sul punto, desumendo il pericolo solo dal quantitativo detenuto, a parere della difesa invece privo di adeguata significatività anche sotto il profilo prognostico relativo alla reiterazione del presunto reato".
L'imprenditrice è stata difesa dall'avvocato Pasquale Lanzillotti del foro di Brindisi.
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