Il tribunale emette un ordine di sorveglianza speciale

Settembre 23, 2023 843

Accolta dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Lecce una proposta di sorveglianza speciale avanzata dal Questore di Brindisi, Annino Gargano.

La misura è stata notificata ad un soggetto che pochi mesi addietro si era reso responsabile di alcuni episodi delittuosi inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti ed atti persecutori nei confronti della convivente.

In entrambe le occasioni lo stesso era stato arrestato.

Sulla base di questi elementi, il profilo criminale dell’uomo veniva sottoposto ad attenta analisi da parte degli uomini della Divisione Anticrimine della Questura, dalla quale emergeva lo stesso, agendo spesso in stato di ubriachezza abituale e già destinatario di avviso orale del Questore, non fosse nuovo alla consumazione di attività illecite e soprattutto gravava a suo carico anche un ulteriore precedente inerente comportamenti violenti ai danni della convivente.

Alla luce del quadro istruttorio evidenziato, si riteneva di avanzare una proposta di sorveglianza speciale che tentasse di arginare l’escalation criminale del soggetto.

L’articolata proposta formulata veniva strutturata evidenziando il carattere particolarmente violento dimostrato dal soggetto nei confronti della convivente, ormai ex, verso cui nel tempo aveva assunto atteggiamenti possessivi e violenti tanto da costringerla a sottoporsi a cure mediche, ritenendo, in tale contesto, sussistenti gli elementi richiesti dalla normativa antimafia di riferimento così come modificata da recenti innovazioni normative a tutela delle donne vittime di atti persecutori.

Il Tribunale delle Misure di Prevenzione di Lecce, considerando assolutamente condivisibili le argomentazioni proposte, accoglieva appieno la proposta avanzata dal Questore di Brindisi ed applicava al soggetto la misura della sorveglianza speciale per anni due con un articolato dispositivo nel quale obbligava l’uomo a mantenersi ad almeno trecento metri di distanza dalla donna e di allontanarsi immediatamente in caso di incontro occasionale; il divieto di comunicare con ogni mezzo con la persona offesa e di seguire, su base volontaria,  un piano terapeutico diretto a contenere le pulsioni violente disponendo, altresì, che in caso di negato consenso lo stesso avesse l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 

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