Antonio Bianchetto, che ha battuto in tribunale l’azienda in cui ha prestato lavoro per tre mesi: l’Axa Srl, che ha in gestione, insieme a un’altra società, la raccolta dei rifiuti nel Comune di Mesagne. In pratica il lavoratore, dopo aver svolto il periodo di lavoro per cui era stato assunto, ha presentato una domanda di precedenza per essere richiamato in altro periodo. L’azienda ha snobbato questa richiesta ed ha assunto un altro lavoratore per fargli svolgere le medesime mansioni. Ora dovrà pagare al lavoratore 4.800 euro di risarcimento oltre a 1.800 euro di spese legali. Per la verità quella della mancata precedenza nelle assunzioni da parte dell’azienda è un chiacchiericcio che va avanti da un po’ di tempo tra gli operai a tempo determinato che sono rimasti delusi da una nuova mancata convocazione lavorativa. Gli stessi, infatti, sarebbero stati superati nella scelta da parte di altri lavoratori. Una responsabilità che, sempre secondo i chiacchiericci, non sarebbe da addossare completamente all’azienda di gestione del servizio. Come dire: si sarebbero utilizzate corsie preferenziali che avrebbero accontentato alcuni lavoratori a discapito di altri. E su questo inciso è intervenuto il giudice del lavoro, a seguito di un esposto presentato dall’avvocato Davide De Giuseppe, per fare chiarezza e riportare il chiacchiericcio nei binari della legge. “Il diritto di precedenza – ha scritto, tra le altre cose, il giudice Domenico Toni nella sentenza – è un vero e proprio diritto soggettivo a essere preferito, come contraente, nel caso in cui il datore di lavoro decida di procedere a nuove assunzioni, definendone tipologia contrattuale e contenuto”. Ecco perché la mancata prelazione di tale diritto ha messo in mora il datore di lavoro. “Il prospettato inadempimento di tale diritto da parte del datore di lavoro – ha aggiunto il giudice – che si perfeziona con l’assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza non può che dar luogo a un risarcimento del danno”. Secondo il giudice: “La liquidazione del danno non può che assumere, quale parametro, quanto il lavoratore, avente diritto alla precedenza, avrebbe ricevuto se fosse stato parte del contratto di lavoro, che il datore di lavoro ha, invece, stipulato con soggetti diversi”.
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