Il reddito di cittadinanza: un ossimoro?

Marzo 13, 2019 1982

molfetta carmelo copy copy(di Carmelo Molfetta, Avvocato) Il 10 settembre 1946, riunita la 3° sottocommissione Costituente, il Presidente Ghidini, eletto nelle liste PSIUP, poneva in votazione la formula base di quello che sarà l’art. 4 della Costituzione:” Ogni cittadino ha il dovere ed il diritto di lavorare conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta.” Questa formulazione, pur avendo registrato posizioni divergenti, verrà approvata all’unanimità.

Fu il frutto di lunghe e dibattute discussioni cui parteciparono durante numerose sedute autorevoli rappresentanti. Il relatore Colitti, del Fronte dell’Uomo Qualunque, dopo aver rimarcato il valore economico del lavoro, affermò che esso “essendo un dovere sociale” “è un dovere dell’individuo verso la collettività”. (Seduta del 26/7/46 3° sott.) Il 9 settembre 46, sempre in 3° sott. Di Vittorio si sfilò dalla discussione sul “dovere del lavoro” dichiarando che “la Costituzione fallirebbe ad uno dei suoi compiti fondamentali se non affermasse con molta chiarezza il diritto al lavoro dei cittadini”. Sempre quel giorno, in 1° sott., sul punto, l’on.le Lombardi, veementemente dichiarò che “il dovere del lavoro deve essere affermato legalmente così come è affermato legalmente il diritto al lavoro” poiché “non vi può essere un uomo che possa vivere nell’ozio”.

Da allora sono mutate tutte le condizioni socioeconomiche e politiche mondiali e milioni di giovani, di donne, di disoccupati, hanno messo la classe politica di fronte alle sue responsabilità per dare una risposta a questa condizione disumana. Il palese stato di bisogno estremo provocato dall’assenza di lavoro e, quel che è peggio, dall’assenza di opportunità di lavoro, e sul punto tutti i soggetti politici e parti sociali dovrebbero porsi ben più di qualche domanda, ha annientato il principio di diritto secondo il quale “il lavoro costituisce una forma di manifestazione della personalità dell’uomo” il quale, dunque, non solo (soprav)vive nella indigenza economica, ma si trova addirittura deprivato anche del principale strumento per realizzare la propria personalità. Così si è verificato un particolare paradosso secondo il quale da una parte la Repubblica dovrebbe riconoscere a tutti il diritto al lavoro promuovendo le condizioni che rendano effettivo questo diritto, rendendosi sul punto, palesemente inadempiente; dall’altro impone a quello stesso cittadino un dovere verso la collettività di lavorare, che quel cittadino sarebbe ben contento di adempiere.

Ciò nondimeno il mondo va governato e gli studiosi moderni, sempre poco ascoltati dalla politica, si sono posti il problema se possa sostenersi esistere un “diritto al reddito” (fosse esso REI o RDC) che, in quanto mero strumento di natura assistenziale, sarebbe in palese contrasto con “il dovere del lavoro” (art. 4 2° com. Cost) e con lo spirito che animò i costituenti. Illuminante sul punto, la dichiarazione di Di Vittorio, sempre in sede costituente, allorquando affermò:” la Confederazione Generale del Lavoro non chiede allo Stato sussidi, ma chiede che si creino le condizioni tali da dar lavoro ai disoccupati”.

Può dirsi che il RdC (ma anche il ReI) sia la soluzione? Tra le parti politiche ci sono quelle che sostengono trattarsi “della nuova frontiera dello Stato sociale” ed altre che lo contestano: l’interesse elettorale, a seconda dei punti di vista, la fa da padrona.

In punto di diritto, invece, le cose sono abbastanza complesse. Ed il ricorso al Giudice delle leggi da parte di alcuni soggetti giuridici titolati, lo dimostra.

Nell’attesa si segnala la recente sentenza n. 18/2019 della Corte Costituzionale (Presidente Lattanzi; Relatore Carosi).

Su ricorso della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Campania, la Corte Costituzionale si è occupata della legittimità costituzionale di alcune norme di natura finanziaria in materia di predissesto degli enti locali. (Per gli interessati la sentenza è pubblicata)

Detta in termini semplici le norme censurate sono in contrasto con “gli art. 81 e 97 1° comma Cost….poiché consentono di destinare… alla spesa di parte corrente somme necessarie al rientro del disavanzo”. Cioè fare debiti per sostenere la spesa corrente, non corrisponde propriamente ai principi costituzionali richiamati dalla Corte in quanto “non si assolverebbe il dovere di solidarietà nei confronti delle generazioni future ….<finendo per> confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale”.

L’idea di rimediare alla insicurezza sociale riveniente dallo stato di disoccupazione o di precarietà attraverso un sussidio, non mi pare propriamente rispondente all’obiettivo di consentire la realizzazione della personalità dell’uomo. Se ed in quanto questo sussidio dovesse poi risultare anche spesa improduttiva ed occasione di ulteriore indebitamento anche il dovere di solidarietà nei confronti delle generazioni future sarebbe compromesso. Ma se così fosse la Corte Costituzionale si è già pronunciata.

Mesagne 13 marzo 2019

Carmelo Molfetta

Ultima modifica il Mercoledì, 13 Marzo 2019 19:01