Relativamente alla VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI dell'anno 2019 pubblicate in data 30/12/2019, svoltasi nell'ambito dell'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche per gli aventi diritto, le sottoscritte organizzazioni sindacali UIL FPL, CISL, FP ne richiedono la revisione per le seguenti motivazioni:
VIOLAZIONE DELL’ART.16 CCNL NONCHE’ MANCATO RISPETTO DELL’ART. 2 DEL CCDI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE SOTTOSCRITTO IN DATA 19/12/2019
L'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali si deve basare su una procedura selettiva i cui criteri vanno definiti e resi noti prima della selezione e che devono a loro volta rispettare la disciplina generale di questo istituto contenuta nel CCNL ed eventualmente integrata dal CCDI. L’avviso di selezione, atto presupposto alla determinazione n.2589, all’art.1 REQUISITI – punto 4 – contiene un requisito sul quale, dopo ampia discussione, la Delegazione Trattante, unico collegio perfetto deputato alla decisione di merito sul punto, nella seduta del 17 dicembre 2019, alla unanimità ha assunto la decisione di escludere dal novero dei requisiti per l’accesso il riferimento a provvedimenti disciplinari e precisamente all’art. 2 comma 3 CCDI del
19/12/2019 sottoscritto da parte pubblica e sindacale testualmente si legge “le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione, della perfomance individuale del trienni che precede l’anno in cui è adottato la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza valutata negli ambiti professionali di riferimento nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di procedimenti formativi.
L’ART 16 comma 3 del CCNL Recita testualmente: “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche
dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”
A tale proposito è doveroso precisare precisa che le sanzioni disciplinari si subiscono e “ non si conseguono”.
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO All’interno della graduatoria pubblicata in data 30/12/2019 si evincono errori anche in merito alla valutazione dei titoli di studio “LAUREA”, per i quali erano previsti n. 2 punti. Questo pregiudicherebbe la posizione in graduatoria per titolo e merito oltre che per anzianità.
GRADUATORIA FINALE Si fa presente che la graduatoria doveva essere pubblicata per tutti i partecipanti aventi diritto e non solo per 39 persone, poiché’ non procedendo alla pubblicazione per intero si nega il diritto dei partecipanti a ricorrere secondo i modi e i tempi previsti per legge
ANTISINDACALITA’ della condotta tenuta dall’Amministrazione
La decisione unilaterale si configura quale mancato rispetto delle clausole contrattuali riversate successivamente nell’Accordo Annuale definitivamente sottoscritto il 19 dicembre 2019:
Non essendosi attenuti al CCNL nonché al CCDI si valuterà l’opportunità di procedere per la denuncia ex art 28 legge 300 per la condotta posta in essere dall’Amministrazione, pertanto si diffida la stessa a sospendere con effetto immediato la determina di approvazione della graduatoria n.2589 del 30/12/2019.
Tanto si doveva
Segretario Generale Segretario Generale
CISL FP UIL FPL Brindisi
Aldo Gemma Gianluca Facecchia