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Brindisi e le Antiche Strade: Il danneggiamento del Carrubo di via Tarantini - chiediamo il censimento degli alberi monumentali
Su Via Tarantini, a Brindisi, in prossimità di Piazza Duomo, si affaccia la Piazzetta della Zecca, area pedonale che ospita ormai da diversi anni un magnifico esemplare di carrubo (Ceratonia siliqua) di età certamente superiore ai 200 anni, con una chioma maestosa che ombreggia tutta la piazzetta. Tuttavia è molto probabile che qualcuno abbia deciso, volontariamente, di danneggiare questo monumento naturale, che improvvisamente manifesta un disseccamento localizzato.
Alcuni residenti della zona, notando la situazione, hanno allertato il responsabile del verde pubblico del Comune di Brindisi, dott. Agronomo Giovanni Nardelli, che si è recato sul posto constatando che molto probabilmente si tratta di un’azione dolosa, esercitata attraverso lo spargimento su parte della chioma di una sostanza tossica, corrosiva, magari anche disponibile in ambiente domestico, quale la varechina (ipoclorito di sodio), o l’acido muriatico (acido cloridrico), magari anche con utilizzo di diluenti, come l’acquaragia (essenza di trementina). Insomma, un composto tossico al punto da provocare il rapido disseccamento di parte della pianta. L’albero, da parte sua, godrebbe di ottima salute nonostante l’età, avendo sinora manifestato parametri vitali eccellenti. L’azione dolosa è stata immediatamente segnalata a chi di competenza, ad iniziare dal corpo di Polizia Municipale, e siamo certi che si potrà rapidamente risalire a chi ha commesso questo atto vandalico che sta provocando un’ondata di sdegno.
Come A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade proponiamo che la città porti avanti un censimento degli alberi monumentali, tali da rivestire anche un importante ruolo per la tutela della biodiversità in ambito urbano, ai fini del loro inserimento tra i beni tutelati attraverso il vincolo paesaggistico, così come per edifici storici. Già il Codice del Paesaggio, D. Lgs. 42/2004, con l’art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico come modificato dall’art. 2 del D. Lgs 63/2008, includeva tra i beni paesaggistici le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi
monumentali.Con la legge n. 10 del 14 gennaio 2013, oltre a dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, è stato potenziato l'ambito di tutela paesaggistica attraverso l’art. 7 ed il relativo Decreto attuativo 23 ottobre 2014.
La legge, oltre a fornire una definizione dell'albero monumentale che ogni Regione ha l'obbligo di recepire a livello legislativo, stabilisce che:
- ogni Comune provveda ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di propria competenza, trasmettendone i risultati alle Regioni;
- le Regioni, dopo opportuna istruttoria delle proposte comunali, redigano un elenco regionale da trasmettersi al Corpo forestale dello Stato (oggi in seno al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) in modo tale da potersi realizzare un elenco nazionale degli alberi monumentali;
- il Corpo forestale dello Stato gestisca, aggiorni e pubblicizzi sul proprio sito internet tale elenco;
- in caso di inadempienza o di inerzia persistente delle Regioni, si attivino poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- le Regioni, dopo opportuna istruttoria delle proposte comunali, redigano un elenco regionale da trasmettersi al Corpo forestale dello Stato (oggi in seno al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) in modo tale da potersi realizzare un elenco nazionale degli alberi monumentali;
- il Corpo forestale dello Stato gestisca, aggiorni e pubblicizzi sul proprio sito internet tale elenco;
- in caso di inadempienza o di inerzia persistente delle Regioni, si attivino poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Per la Legge 10/2013, per albero monumentale si intende:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
La stessa Legge 10/2013 stabilisce, infine, che nel caso di danneggiamento di un esemplare tutelato, al di fuori delle pratiche autorizzate, le sanzioni amministrative prevedano un’ammenda minima di 5.000 € e sino a 100.000 €, sempre che l’azione non costituisca anche reato.
Crediamo che l’applicazione della norma consentirebbe di valorizzare il patrimonio monumentale e naturale urbano, esercitando anche azione di dissuasione dei balordi rispetto al danneggiamento, o alla eliminazione dei beni monumentali naturali.
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