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L'avv. Ahmad. Attenzione alle truffe informatiche
Truffe informatiche e telematiche. Il pericolo di “trasformarsi” da vittima in autore del reato.
Un contributo a firma dellAvvocato penalista Jacopo A. Ahmad.
“Sempre più frequentemente si registrano truffe informatiche o telematiche, indubbiamente favorite dallintensificarsi del ricorso alle tecniche di comunicazione a distanza, anche in ragione delle limitazioni alla circolazione imposte dallemergenza pandemica.
Di riflesso, sempre più frequentemente, finiscono per assumere -nelle aule di giustizia- la veste di indagati o imputati cittadini che, lungi dall’avere posto in essere condotte truffaldine, risultano essi stessi vittime del raggiro, ma che, per effetto dell’ingegnosità del reale autore del reato (che, impossessatosi dei loro dati, li riutilizza per commettere truffe in danno di altri ignari cittadini), si ritrovano a doversi difendere da indizi di colpevolezza apparentemente insuperabili (a causa dell’utilizzo dei loro dati e documenti).
Ciò risulta particolarmente grave, ove si consideri l’entità della pena (fino a 5 anni di reclusione) prevista per le truffe commesse con tali modalità.
È capitato, del resto, allo scrivente di difendere cittadini, dei quali è stata, poi, provata l’innocenza (in processi anche fuori Regione, a riprova di quanto insidioso sia lo strumento informatico o telematico, idoneo a vanificare qualsiasi distanza), nei confronti dei quali gli indizi di colpevolezza apparivano talmente articolati e strutturati da rendere decisamente complessa la funzione difensiva.
Ora, atteso che risultano già sufficientemente diffusi, poiché quotidianamente elargiti dalla pubblica informazione, diversi suggerimenti “preventivi” tesi a tutelare se stessi da possibili truffe, non ci si dilungherà su di essi: si pensi alla raccomandazione di non cliccare su link inviati a mezzo e-mail o sms da asseriti istituti di credito, o a quella di non rilasciare i propri dati personali, né trascrivere password di accesso, ove non si sia certi della serietà del sito, etc.
Risulta, invece, quantomai opportuno, al diverso fine di tutelare se stessi dal (ben più grave) rischio di vedersi affibbiata la veste di indagato o imputato in seguito a denunce sporte da ignari cittadini, ingannati dallutilizzo -da parte del reale truffatore- di dati e documenti in precedenza sottratti ad altri ignari cittadini, evidenziare l’estrema utilità della proposizione di una propria tempestiva denuncia o querela (appena ci si renda conto della truffa subita e/o della sottrazione dei propri dati), ove possibile suffragata da solidi riscontri documentali (si pensi alla conversazione intercorsa su whatsapp o su altro canale telematico con il reale truffatore, o alle e-mail con questi scambiate, etc.).
La proposizione di una tempestiva e documentata denuncia o querela, invero, oltre a consentire, tramite lindividuazione dellautore, di conseguire il risarcimento del danno subito, costituirà un’indiscussa e duplice “arma” a proprio vantaggio: da un lato scongiurerà il rischio stesso dellinstaurazione di processi penali a proprio carico (ciò che teoricamente potrebbe accadere, come accennato, anche dinanzi a vari tribunali dItalia, qualora i propri dati e documenti siano stati utilizzati per commettere più truffe); dallaltro allorché tali processi siano sfortunatamente instaurati, consentirà di comprovare con maggiore agilità la propria innocenza, non solo per effetto della documentazione fornita, ma anche in ragione della data di presentazione.
La data, invero, costituirà di per se stessa, sovente, indice di estraneità ai fatti del cittadino, ove questi abbia denunciato la sottrazione dei propri dati prima dell’utilizzo di essi da parte del (reale) truffatore nei confronti di altri ignari cittadini.
Ferma, quindi, la raccomandazione -già di pubblico dominio- di prestare massima prudenza nelleffettuare operazioni informatiche o telematiche, l’ulteriore consiglio -non altrettanto diffuso dalla pubblica d’informazione- è quello di raccogliere con estrema diligenza e oculatezza tutta la documentazione relativa alloperazione nella quale si è coinvolti (es. acquisto online di un prodotto), allatto stesso del suo compimento (salvando le chat, conservando le e-mail ricevute o inviate, trascrivendo i numeri da cui sono state ricevute le telefonate, etc.), sì da poter, ove ci si renda conto di essere stati vittima di un raggiro, sporgere tempestiva e (ben) documentata denuncia o querela, che consentirà allAutorità Giudiziaria di appurare il proprio ruolo di vittima (e non di autore del reato), rifuggendo, così, qualsiasi pur ipotetico rischio di condanna penale”.
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