L’Ing. Maggiorano assolto con la formula perchè il fatto non sussiste In evidenza

Giugno 09, 2017 4782

falcone marcelloÈ questa la decisione a cui è pervenuto nella mattinata odierna il Tribunale collegiale di Brindisi (Pres. Cucchiara, Zizzari, Fiorella, P.M. Montinaro) nel processo penale a carico dell’ Ing. Antonio Maggiorano, mesagnese, già ufficiale di complemento di marina, libero professionista/imprenditore, accusato di bancarotta fraudolenta documentale, dopo diverse udienze istruttorie dedicate all’ascolto dei diversi testimoni dell’accusa e della difesa, nella quale è stata dimostrata l’assoluta correttezza contabile e gestionale dell’operato dell’amministratore Ing. Maggiorano.

Il fatto:

A seguito della dichiarazione di fallimento della società S.I.M.E. s.r.l. (sentenza n. 1/11 del 10/01/11) il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di MAGGIORANO ANTONIO - amministratore unico della Sime Srl - per il reato di cui all’art. 216 co. 1 e 2 del R.D. 267/42 per aver tenuto i libri e le scritture contabili della Sime in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società (bancarotta fraudolenta documentale).

Prima di entrare nel merito, onde verificare se gli accadimenti succedutisi possano aver dato origine a quanto previsto nell’art. 216 del R.D. 267/42, è necessario fare una premessa sullo svolgimento e sulle caratteristiche operative della SIME. La SIME inizia l’attività di meccatronica nel 2000 il cui responsabile tecnico era l’ing. Maggiorano Antonio che nel 2002 divenne socio unico. In questo periodo la SIME acquisiva una serie di attestazioni e certificazioni abilitanti che consentivano di sottoscrivere contratti di appalto con il Ministero della Difesa. Tali contratti erano di importi alquanto elevati e prevedevano delle prestazioni altamente specializzate da eseguirsi su mezzi corazzati provenienti dalle zone di guerra dell’IRAQ (Leopard, M109L) che prevede lo smontaggio totale del mezzo, il ricondizionamento o la sostituzione di ciascun componente inefficiente, il rimontaggio seguito da collaudo e riconsegna del bene entro termini contrattualmente definiti. Ovviamente, tale tipologia di prestazioni, richiede oltre all’utilizzo di mano d’opera altamente specializzata anche un notevole impegno finanziario ed una buona liquidità corrente.

A tal fine SIME stipulava un contratto di anticipazione di crediti di €.1.000.000,00, con Maple Bank GmbH, filiale di Milano, col quale la banca s’impegnava a rendere disponibile a SIME, su base rotativa attraverso l’anticipazione del 40% dell’importo contrattuale e, previo regolare collaudo, emissione di fattura da SIME a carico del Ministero Difesa, che provvedeva alla emissione di bonifico sul conto SIME presso Maple Bank per l’intero importo, destinato nella misura del 40% dei lavori fatturati a copertura della anticipazione effettuata dalla banca ed il residuo quale disponibilità della SIME. Tali anticipazioni rappresentavano una continuità di lavoro, garantita dal Ministero della Difesa, molto favorevole sia all’imprenditore che alla banca, in quanto garantiva per entrambi un ciclo di produzione pluriennale. Invece, Maple Bank - dal canto suo in forte crisi di liquidità - nel 2007 comunica formalmente a SIME di rientrare immediatamente, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione, di tutte le somme erogate a favore di SIME oltre gli interessi. Si fa presente inoltre che, Maple Bank, in detto periodo, era in preda ad una propria crisi economica che si sviluppava velocemente all’interno della banca, tanto da essere sottoposta subito dopo ad un’azione di Commissariamento sfociata successivamente nel fallimento della stessa.

Tale premessa risulta essere necessaria al fine di evidenziare quali siano stati gli accadimenti e le operazioni compiute dall’amministratore che hanno determinato la decisione del P.M. ad iscrivere per il reato di cui all’art. 216 co. 1 e 2 del R.D. 267/42.” (bancarotta fraudolenta) il sig. Maggiorano Antonio. A seguito della richiesta di rientro inoltrata dalla Banca, con la segnalazione della SIME in Centrale Rischi Finanziari, di fatto la richiesta di rientro paralizzò la possibilità di continuare ad intrattenere qualsivoglia rapporto fiduciario con i principali istituti finanziari tra cui anche Banca IFIS spa. A causa del blocco della erogazione delle anticipazioni della banca, in merito ai vari lotti di lavori che SIME avrebbe dovuto eseguire come da contratto, si è verificata la impossibilità di adempiere entro i termini contrattuali previsti. Per cui, non potendo sottoporre le opere non completate al collaudo e così con la emissione della fattura ottenere quella liquidità necessaria per proseguire quel ciclo rotativo per cui era sorto il rapporto di collaborazione con la Banca.

Da un punto di vista contabile, tenendo presente la specifica attività di SIME, pur avendo eseguito dei lavori che non sono giunti a completamento come richiesto dal contratto, e, non potendoli più completare vuoi per decorrenza dei termini contrattuali con la decadenza dello stesso, vuoi per la mancata disponibilità finanziaria provocata dall’assurdo comportamento della banca, e non potendo né cederli o fatturarli a terzi, altro non poteva fare che riportarli come lavori in corso che purtroppo non potevano sfociare nella fatturazione. A causa della richiesta di rientro, è subentrata in automatico la trascrizione in CRIF che non ha riguardato solo il rapporto SIME Maple Bank, ma ha interessato a cascata tutto il ceto bancario. Dalla sintesi di tali eventi verificatisi, il fallimento di SIME è stato causato dal dissesto interno della Banca con la sconsiderata ed assurda richiesta di rientro immediato e la messa in mora della società.

In data odierna il Tribunale ha tuttavia preso atto della regolarità contabile e gestionale dell’amministratore della SIME ed ha assolto con la più ampia formula l’Ing. Maggiorano con la formula perché il fatto non sussiste.

Avv. Marcello Falcone

Ultima modifica il Sabato, 10 Giugno 2017 08:41