LA MULTA E’ NULLA SE MANCA LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA INFRAZIONE

Marzo 20, 2025 164

Lo scorso 10 Marzo 2025 il Giudice di Pace di Brindisi – Dott.ssa. Maria ROMANAZZI – ha accolto il ricorso proposto da un’automobilista brindisino avverso il verbale di violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada, perché in data 21 Giugno 2023, sulla SS379 Brindisi – Bari in direzione di Bari, all’altezza di TORRE GUACETO, con la propria autovettura “circolava alla velocità di Km/h 135,85 eccedendo così di 25,85 km/h i limiti di velocità fissati in km/h 90”.

Quale sanziona accessoria, oltre a quella pecuniaria di Euro 184,48, veniva comminata la decurtazione di n. 3 punti dalla patente.

L’automobilista, ritenendo di non aver commesso l’infrazione contestatagli, si è rivolto all’avvocato Giorgio Ingrosso del Foro di Brindisi il quale, valutata l’inattendibilità della rilevazione elettronica della velocità effettuata dalla Polizia Stradale di Brindisi a mezzo di postazione mobile postazione mobile AUTOVELOX marca SODI SCIENTIFICA S.r.l. – modello 106 e matricola n. 958662- nonché della documentazione fotografica dalla stessa prodotta, ha proposto un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 204-bis del D.LGS n. 285/1992.

Si è costituito in giudizio il Prefetto di Brindisi chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’automobilista e la conferma della piena legittimità dell’operato della Polizia stradale.

La pronuncia è arrivata dopo circa un anno: il Giudice di Pace di Brindisi – Dott.ssa Maria ROMANAZZI - in totale accoglimento delle argomentazioni difensive svolte dall’Avv. Ingrosso – ha ritenuto insufficiente la motivazione addotta dagli Agenti nel verbale con riferimento alla omessa contestazione immediata della infrazione.

Reca testualmente sul punto la sentenza che “ il superamento di soli 25 Kmh del limite previsto di 90 kmh di velocità, non consente di ritenere sufficiente la motivazione addotta a verbale quale giustificazione dell’omessa immediata contestazione. Giova evidenziare che né a verbale , né dalla documentazione fotografica prodotta da parte opposta è possibile valutare , in base alla velocità tenuta ed ai limiti previsti su detto tratto stradale, le oggettive difficoltà da parte degli agenti accertatori di arrestare immediatamente il veicolo ed elevare contestazione immediata.

Con la conseguenza che: “ La mancata immediata contestazione della violazione ha, di fatto, impedito al conducente sanzionato di rilevare la corrispondenza tra quanto indicato a verbale e la situazione dei luoghi, così ledendo il legittimo esercizio del diritto di difesa.”

 

Da ultimo il Giudice – in accoglimento delle ulteriori eccezioni sollevate dall’avvocato Ingrosso relativamente alla inosservanza delle prescrizioni dettate in tema di distanza e visibilità della segnaletica di presegnalazione dello strumento di rilevazione della velocità – ha altresì statuito che: “ Dall’esame del suddetto verbale non risulta indicata la kilometrica ove è collocato il segnale fisso indicante il limite di velocità e, pertanto, non è possibile accertare la regolarità della segnaletica mobile utilizzata, essendo stata indicata solo la collocazione del segnale mobile e quella del punto di rilevamento . Infine, la documentazione fotografica allegata da parte opposta, effigiante il veicolo in movimento non indica il segnale mobile né il punto di rilevamento con la presenza del p.u.. In mancanza di immediata contestazione, la documentazione fotografica assume particolare rilevanza ai fini probatori e laddove mancante agli atti del giudizio non consente di ritenere fondata la contestazione per cui è causa.”

Sulla scorta delle illustrate argomentazioni, dunque, il Giudice di Pace di Brindisi ha accolto il ricorso ed annullato il verbale di violazione al Codice della Strada notificato all’automobilista.

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