Mesagne. Il sindaco Matarrelli disciplina la movida estiva

Luglio 05, 2024 3667

Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in occasione delle attività temporanee di pubblico spettacolo previste per l’anno 2024, nei giorni e nelle ore di svolgimento delle stesse ha emesso l'ordinanza nr. 4 del 5 luglio2024 per regolamentare la movida. Queste le disposizioni sindacali.

1. È fatto obbligo a tutti i pubblici esercizi di contenere le emissioni sonore nei limiti di legge, seguendo le indicazioni contenute nell’art. 17 della legge regionale n. 3 del 2002, comma 2 sul “livello continuo equivalente di pressione ponderato (A) - Leq (A) - misurato in facciata dell’edificio più esposto”;

2. Di derogare, limitatamente per il periodo dal 06 Luglio al 15 Settembre 2024, all’orario di cessazione delle emissioni sonore temporaneamente legate a intrattenimenti musicali (sia con l’uso di strumenti elettroacustici che dal vivo) da parte di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, sia al chiuso che all’aperto e/o proposti da altri soggetti, dalle ore 00:00 alle ore 01:00 del giorno successivo previo rilascio di autorizzazione, nulla osta e/o altro provvedimento necessario per lo svolgimento degli eventi.Per i restanti giorni dell’anno solare, la cessazione delle emissioni sonore temporanee provenienti da manifestazioni musicali, non possono superare le ore 00:00;

3. Nei confronti dei contravventori della presente ordinanza, relativamente al superamento dei limiti di emissione sonora, saranno applicate le sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico di cui alla legge regionale n.3 del 12 febbraio 2002, art. 18: da € 260.00 a € 1.100,00;

4. È fatto divieto assoluto a tutti i titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale, di vendere e somministrare bevande alcoliche e analcoliche in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc.) e lattine da consumarsi all’esterno del locale, dal 06 Luglio al 15 Settembre 2024 oltre le ore 22:00;

5. È fatto divieto assoluto di vendere bevande alcoliche e analcoliche in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc.) e lattine, dal 06 Luglio al 15 Settembre 2024, per i distributori automatici e circoli privati dopo le ore 22:00, stabilendo l’obbligo per i bar e i ristoranti di assicurare i soli consumi al banco o nelle aree attrezzare di pertinenza (dehors), con divieto assoluto di vendita di lattine o bevande da asporto in contenitori di vetro oltre le ore 22:00;

6. Il divieto a chiunque di introdurre, nell’area interessata dalla manifestazione, bevande in contenitori di vetro e lattine, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

7. Si ribadisce che il divieto, di cui ai precedenti punti, non opera nel caso in cui la somministrazione e laconseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e nelle aree di pertinenza degli stessi;

8. È infine vietato accedere all’area ove si svolgono attività temporanee di pubblico spettacolo con bombolette contenenti spray urticante o oggetti contundenti;