Il Tribunale di Brindisi condanna un Comune della Provincia di Brindisi al risarcimento di un cittadino

Marzo 19, 2015 2634

confconsumatori brindisiCon una importantissima sentenza, il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOT dott.ssa V.Uggenti, ha condannato un Comune della Provincia di Brindisi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da un cittadino, associato della Confconsumatori, il quale a causa del comportamento assunto dalla Pubblica Amministrazione era stato illegittimamente sottoposto ad un procedimento penale conclusosi con assoluzione con formula piena.

Era accaduto, infatti, che il Comune aveva notificato al cittadino, proprietario di un immobile, una ordinanza di demolizione delle opere abusive (le quali al termine del processo svoltosi dinnanzi al TAR Puglia di Lecce non sono risultate tali!) realizzate nel proprio immobile.

Avverso detto provvedimento, il cittadino promuoveva ricorso dinnanzi al TAR Puglia - Lecce che emetteva una ordinanza con la quale accoglieva l’istanza cautelare di sospensiva relativa al provvedimento impugnato.

Detta ordinanza veniva regolarmente notificata al Comune.

Successivamente, il TAR emetteva una sentenza con la quale, accogliendo integralmente le richieste avanzate dal cittadino, annullava l’ordinanza di demolizione, già oggetto di provvedimento di sospensiva.

Anche la sentenza veniva regolarmente notificata al Comune.

Nel frattempo, però, il Comando di Polizia Municipale del Comune, non curante della ordinanza di sospensiva concessa dal Tar, redigeva verbale di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione e trasmetteva lo stesso per ogni per ogni conseguente effetto al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, al Sindaco ed al sig Procuratore della Repubblica.

A seguito della trasmissione di detto verbale il Tribunale di Brindisi - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari emetteva decreto penale di condanna nei confronti del cittadino, in quanto l’ente, tra l’altro, non comunicava all’Autorità Giudiziaria l’ordinanza di sospensiva, prima, e la sentenza di annullamento dell’ordinanza, dopo.

Il cittadino, quindi, avverso il decreto penale di condanna, proponeva opposizione chiedendo il giudizio abbreviato ed, a seguito di ciò, il Tribunale di Brindisi Ufficio del Giudice per le indagini preliminari emetteva sentenza con la quale il cittadino otteneva l’assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

L’associato della Confconsumatori, quindi, persona stimata ed incensurata, promuoveva una azione legale dinnanzi al Tribunale Civile nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni patiti, ivi compresi quelli non patrimoniali conseguenti alle ripercussioni sulla personalità derivanti dall’essere stato ingiustamente sottoposto ad un processo penale.

La richiesta risarcitoria è stata accolta dal Tribunale di Brindisi, il quale ha efficacemente stabilito che “dall’atto illecito colposo realizzato dal Comune (…) è scaturito per l’attore un danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza diretta della condotta antigiuridica della Pubblica Amministrazione”.

“La sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi costituisce un precedente giurisprudenziale innovativo ed importantissimo per quanto concerne i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione – afferma l’avv. Emilio Graziuso, componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori – Il Tribunale ha, infatti, riscontrato la responsabilità dell’ente per il comportamento assunto nella fattispecie in esame, ed ha, di conseguenza, condannato il Comune al risarcimento del danno patito dal cittadino sia per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, quali le spese legali sopportate per la difesa nel processo penale, sia non patrimoniale, concretizzatosi nelle ripercussioni sulla personalità del cittadino, persona stimata ed incensurata, che ha dovuto ricorrere alle cure di uno specialista a causa di turbamenti e stati patologici, conseguenti all’essere stato ingiustamente sottoposto ad un processo penale”.

Per maggiori informazioni www.confconsumatoribrindisi.it; tel 347 – 0628721

Ultima modifica il Giovedì, 19 Marzo 2015 13:05