TENUTO CONTO che
tale attività spesso non corretta o con utilizzo di prodotti non destinati ai consumatori finali non professionisti o addirittura abusivi - prevista come divieto dall’art. 11 del vigente Regolamento di Polizia Comunale - è causa di disagio e oggetto di rimostranze da parte di diversi cittadini, in particolar modo per l’impiego irresponsabile da parte di persone non attente al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell’uso e nel lancio, soprattutto presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, e piazze cittadine senza tenere conto altresì dei diritti di tutti in un’ottica di civile convivenza;
CONSIDERATO che
l’esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali rischi di produrre intralcio alla viabilità e potenziali incidenti stradali;
AVVISA
CHE AI SENSI DELL’ART. 11 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA COMUNALE E' VIETATO
ACCENDERE E SPARARE QUALSIASI TIPO DI PETARDO E/O SIMILARI
IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, CHIUNQUE COMMETTA VIOLAZIONE IN MERITO E’ PUNITO CON LA SANZIONE PECUNIARIA SINO AD EURO 150,00 COME PREVISTO DALL’ART. 11 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA COMUNALE.
DELLE VIOLAZIONI COMPIUTE DA MINORI RISPONDONO I GENITORI
Mesagne 15.12.2018
Il Sindaco
Pompeo Molfetta