ESTINZIONE ANTICIPATA DEI FINANZIAMENTI E DIRITTO DELL’UTENTE ALLE RESTITUZIONE DI PARTE DELLE SPESE CORRISPOSTE

Gennaio 07, 2021 1522

Finalmente siamo giunti ad un punto di svolta e i consumatori, ove ne ricorrano i presupposti, possono chiedere, qualora abbiano estinto anticipatamente un contratto di finanziamento o un prestito con cessione del quinto, la restituzione di parte delle somme corrisposte al momento della stipula del contratto, quali, ad esempio, spese di istruttoria, commissioni di intermediazione, polizza assicurativa per periodo non goduto.

A farlo sapere è il Coordinamento istituito da Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore, Osservatorio LIDU sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, ACU Calabria e Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi.

A seguito della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea nel caso Lexitor, infatti, gli effetti di quest’ultima hanno registrato le prime ricadute a livello giuridico sul territorio italiano.

E così, da un lato, l’Arbitro Bancario Finanziario ha affermato che i principi sanciti nella sentenza della Corte di Giustizia Europea si applicano a livello retroattivo anche in Italia, dall’altro, l’Autorità Giudiziaria ha:

a)stabilito che la sentenza della Corte di Giustizia è vincolante per il Giudice Nazionale ed è applicabile a tutti i contratti stipulati a partire da settembre 2010 e fino a dicembre 2019, data nella quale la Banca d’Italia ha emanato una circolare con la quale ha invitato gli intermediari ad adeguarsi ai principi sanciti nel caso Lexitor;

b)dichiarato la nullità delle clausole contenute nei contratti unilateralmente predisposti da alcune finanziarie di primaria importanza a livello nazionale che regolano l’estinzione anticipata dei contratti di credito prevedendo la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti.

“Finalmente le istanze giuridiche a tutela dei consumatori che portiamo avanti da molti anni – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Presidente del Coordinamento - sono state recepite dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. Alla luce dei provvedimenti registratisi, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, i consumatori che vogliano far valere i propri diritti potranno rivendicarli a viva voce e, qualora la Banca o la Finanziaria non dovesse giungere ad un accordo bonario, potranno agire giudizialmente per la restituzione delle somme ad essi dovute”.

Al fine di assistere al meglio i consumatori, il Coordinamento  ha istituito a livello nazionale una task force di avvocati e commercialisti, al fine di valutare, nella singola fattispecie, la sussistenza dei presupposti giuridici e l’ammontare delle somme da, eventualmente, chiedere in restituzione alle Banche ed alle Finanziarie.

“Il nostro auspicio, dati i presupposti giuridici e la giurisprudenza registratasi a livello comunitario e nazionale, è quello che le banche e le finanziarie, per una volta, evitino il contenzioso e restituiscano spontaneamente le somme dovute ai consumatori su semplice richiesta di questi ultimi – conclude l’avv. Emilio Graziuso, Presidente del Coordinamento - Qualora ciò non accada saremo al fianco degli utenti in questa battaglia volta a far valere i diritti del contraente debole, attraverso il nostro gruppo di lavoro nazionale  formato da professionisti del settore”.

Per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; tel. 347 – 0628721.

Potete inoltre visitare le Pagine Facebook dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”.

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