Mesagne. Sosta a pagamento sulle strisce blu: spesso le multe sono illegittime, ecco il ricorso

Daniele Morleo Aprile 13, 2016 4984

strisce-bluIn questo articolo vi spiegheremo

i due principali motivi di illegittimità delle multe sulle strisce blu e come fare ricorso (cfr. modello di ricorso in fondo alla pagina). 1) Innanzitutto il Comune non può elevare multe per mancata esposizione del tagliando di pagamento nelle strisce blu se non ha predisposto, nelle immediate vicinanze, anche aree di parcheggio gratuite e senza dispositivi di controllo della durata della sosta. Le strisce blu e quelle bianche devono infatti essere equamente distribuite tra loro e non si può prevedere solo spazi a pagamento (salvo le eccezioni che tra breve vedremo). Questo vuol dire che, se il Comune non ha adempiuto a tale onere, le eventuali contravvenzioni per mancato pagamento del ticket sono tutte nulle. Lo prevede la legge [1] e se ne sono convinti ormai diversi tribunali [2]. Fanno eccezione, come si diceva: 1) le aree pedonali, 2) le zone a traffico limitato (ZTL); 3) le altre zone dichiarate dal Comune di particolare rilevanza urbanistica (Zru), opportunamente individuate e delimitate da delibera della giunta comunale. In tali casi, conviene sempre verificare se, nelle vicinanze alle strisce blu ove è stata parcheggiata l’auto, ci siano anche spazi delimitati dalle strisce bianche. Per essere certi, tuttavia, che il vostro ricorso venga accolto dal giudice, è consigliabile verificare, presso il Comune, il piano stradale ove si stabilisce la ripartizione delle strade tra aree di sosta a pagamento e gratuite. 2) Oltre a questo, c’è un altro motivo che rende la quasi totalità delle multe sulle strisce blu. Il codice della strada prevede infatti [3] che le aree destinate al parcheggio debbano essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico (come noto, la carreggiata è quella parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia). Sono quindi illegittime le contravvenzioni elevate per sosta sulle strisce blu se queste aree sono state ricavate (come quasi sempre avviene) lungo la stessa strada destinata al traffico, con conseguente restringimento della carreggiata. Questo rende di fatto nulle gran parte delle multe per mancato pagamento del ticket.

GIUDICE DI PACE DI …

RICORSO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 204 bis D. Lvo 30.04.1992 n.285 Istante:

Sig. …, nato a … in data …, residente nel Comune di … alla Via …, codice fiscale …, il quale chiede che gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria gli siano trasmessi ai sensi dell’art. 136 c.p.c., al numero di fax … e all’indirizzo di posta elettronica … L’istante dichiara di eleggere domicilio in …, presso … Contro: Comune di …, in persona del Sindaco p.t. Premesso che in data … veniva notificato all’istante il Verbale di contestazione n. …, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di …, per presunta violazione dell’art. 156 cod. str., commessa in data … alle ore …, per aver lasciato il veicolo in area soggetto al pagamento della sosta senza esporre il contrassegno di pagamento. La contravvenzione è illegittima e deve pertanto essere dichiarata nulla per i seguenti motivi in fatto ed in diritto VIOLAZIONE ART. 7, COMMA 6, COD. STR.: Illegittimità delle zone di parcheggio poste lungo la carreggiata. Il Codice della Strada (art. 7, comma VI) prevede espressamente che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata. Lo stesso Codice della Strada prevede (art. 3, comma I, n. 7) che per carreggiata debba intendersi la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine”. Ne consegue che la condotta contestata all’odierno ricorrente non integra gli estremi di alcuna fattispecie di responsabilità, poiché l’area in cui la presunta violazione sarebbe stata rilevata è stata adibita a parcheggio (a pagamento) in assoluto dispregio delle norme dettate dal Codice della Strada. VIOLAZIONE ART. 7, COMMA 8, COD. STR.: Assenza in zona di aree di parcheggio libero. L’art. 7, comma VIII, C.d.S. prevede che: “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. Tale principio è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cass. (cfr. sentenza n. 116 del 9.01.2007), ove è stata confermata la decisione del Giudice di Pace di Cagliari che dichiarava la nullità ed inefficacia di alcuni verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto al Giudice di merito la piena facoltà di rilevare i vizi di legittimità di quei provvedimenti amministrativi che, istituendo delle zone di parcheggio a pagamento, non ne lascino altrettante (adiacenti!) libere. Nel caso di specie, il Comune ha elevato una contravvenzione per mancata esposizione del tagliando di pagamento del parcheggio su un’area di strisce blu collocata in una zona ove non vi sono, nelle immediate vicinanze, altri spazi di sosta invece gratuiti. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra generalizzato e domiciliato, rassegna le seguenti Conclusioni Voglia l’Onorevole Giudice di Pace adito, contrariis reiectiis, così provvedere: 1) in via preliminare, ai sensi dell’art. 204, comma 3-bis, del Codice della Strada, fissare la prima udienza per la concessione della provvisoria sospensione della sanzione inflitta con il verbale n. …, entro venti giorni dal deposito del presente ricorso, ordinando al Comune di …, in persona del Sindaco p.t. di costituirsi depositando nel termine di rito i documenti e gli atti ritenuti opportuni; 2) nel merito dichiarare la nullità del suddetto verbale n. …; 3) nella denegata ipotesi di rigetto, confermare l’applicazione della sanzione nel suo originario importo, nella misura del minimo edittale. Si produce: Verbale di contestazione n. …, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di …. Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (il Testo Unico in materia di spese di Giustizia), si dichiara che la presente causa ha valore inferiore ad euro 1.100,00 per cui è sottoposta al pagamento di contributo unificato dell’importo di euro 33,00. La causa ha valore inferiore ai 1.033,00 per cui non è dovuta la marca da bollo del valore di 8,00 euro, come specificato dal Ministero della Giustizia con nota del 28.09.10. Luogo, data, firma [1] Art. 7, comma 8, Cod. della Strada. [2] Da ultimo, Trib. Roma sent. n. 16885 del 7.09.2012. Cfr. anche Cass. S.U. sent. n. 116 del 9.01.2007. [3] Art. 7, comma 6, Cod. della Strada. Fonte: redazione LlpT. (La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri).